Esenzione Imu anche per immobili in comodato

di Gabriele Sepio, Sole 24 Ore – 19/01/2024

Per gli enti non commerciali maggiori certezze sul fronte dell’esenzione Imu con la legge di Bilancio 2024. Un obiettivo che, come precisato ieri dal viceministro dell’Economia, Maurizio, Leo in occasione del convegno promosso da Fism (si veda l’articolo accanto), si è voluto perseguire attraverso una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 71, della legge 213/2023). Questo per chiarire quando è possibile escludere il pagamento dell’Imu in caso di immobili «posseduti» e «utilizzati» dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente, e con modalità non commerciali, a una delle attività considerate meritevoli dalla legge. In passato il quadro normativo non appariva chiaro: accanto all’utilizzo «diretto» dell’immobile da parte dell’ente possessore, si poneva la questione dell’utilizzo «mediato».

L’ipotesi più controversa era quella dell’immobile concesso in comodato ad altro ente non commerciale, posto che la locazione fa sempre scattare il pagamento dell’imposta. Sul punto, gli orientamenti non sono mai stati univoci. Se il dipartimento delle Finanze (risoluzione 4/2013) aveva una posizione favorevole all’esenzione Imu, non così la giurisprudenza. La Cassazione tendenzialmente si è dimostrata rigida nel preservare il requisito dell’utilizzo «diretto» circoscrivendo l’esenzione Imu alla sola ipotesi in cui il comodatario fosse collegato alla struttura organizzativa dell’ente concedente.

Da qui, l’intervento chiarificatore – e retroattivo – della legge di Bilancio 2024, finalizzato a includere nel concetto di «possesso» dell’immobile anche la concessione in comodato ad altro ente non commerciale, a condizione che l’ente comodatario sia collegato «funzionalmente o strutturalmente» al concedente, oltre che svolgere le attività «protette» con modalità non commerciali.

Tenendo conto della finalità della norma – portare «certezza del diritto» – sarà opportuno chiarire in via di prassi quando si considerano integrati i requisiti richiesti partendo dagli interventi giurisprudenziali. Al riguardo va specificato, in primis, che le due forme di collegamento, funzionale o strutturale, sono fra loro alternative. In particolare il collegamento dovrebbe dirsi «strutturale» se il comodatario è stato costituito dal concedente oppure se quest’ultimo ha potere di nominare uno o più organi del primo o di essere ivi presente direttamente con propri rappresentanti. Meno ampio il quadro giurisprudenziale sul collegamento «funzionale» (Cassazione 27761/23): una volta chiarito, potrebbe essere vantaggioso per le realtà non profit. La funzionalità, alternativa alla strutturalità del collegamento, dovrebbe evincersi ogni volta che sussista una strumentalità delle attività del comodatario rispetto ai compiti istituzionali dell’ente concedente, magari formalizzata con contratti o convenzioni a provare il collegamento operativo tra i due enti. Pensiamo a una scuola materna che conceda in comodato un immobile per ospitare attività di sostegno psicologico ad alunni e relative famiglie.

Sul fronte rimborsi si porrà il tema dell’Imu già versata a partire dal 2020.

https://gabrielesepio.com/esenzione-imu-anche-per-immobili-in-comodato/

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